Dal 9 maggio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall’estero – cambio di abitazione all’interno del Comune - emigrazione all’estero.
L’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, come convertito con modificazioni dalla legge n° 35/2012, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Una importante novità riguarda la possibilità di effettuare le predette dichiarazioni anagrafiche tramite la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno (e resi disponibili anche su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 445/2000.
Quindi, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente all'ufficio anagrafe posto in Piazza Ranieri Campello, 1 - Sede comunale
(orario di ricezione delle dichiarazioni: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e inoltre, il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00)
2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Campello sul Clitunno, Ufficio Anagrafe - Piazza Ranieri Campello, 1- 06042 - CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG)
3. per fax al numero 0743271952
4. per via telematica (e-mail anagrafe@comune.campello.pg.it o tramite PEC all'indirizzo comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it ).
Quest'ultima possibilità (punto 4) è consentita esclusivamente ad una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque construmenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza con il richiedente. Inoltre se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Se il cittadino straniero è di uno:
· Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare la documentazione indicata nell'allegato "A". (allegato disponibile in questa pagina)
· Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato "B". (allegato disponibile in questa pagina)
MODELLI:
ALLEGATO 1 AGGIORNATO
Da utilizzare per DICHIARAZIONE DI RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE ITALIANO O DALL’ESTERO – DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI ABITAZIONE NEL COMUNE
ALLEGATO 2
da utilizzare in caso di DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
ALLEGATO A
Dichiarazione di residenza: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
ALLEGATO B
Dichiarazione di residenza: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.
PROCEDIMENTO SUCCESSIVO
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro 2 (DUE) giorni lavorativi al ricevimento della dichiarazione, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. Inoltre, provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
IMPORTANTE: IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge n° 5/2012 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.