Raccolta firme Legge di iniziativa popolare - Comitato promotore: Legge Antifascista

Proposta di Legge di iniziativa popolare «Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti» - Comitato promotore: Legge Antifascista - Scadenza 31 marzo 2021
Chi può firmare
I cittadini italiani con diritto di voto, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campello sul Clitunno.


Cosa serve
- essere elettori nel comune di Campello sul Clitunno.
- esibire un documento d'identità valido


Dove andare
Per firmare ci si può recare, previo appuntamento, presso i seguenti uffici:

Ufficio Anagrafe
Piazza Ranieri Campello 1 - Campello sul Clitunno
tel. 0743.271924 - 25

RACCOLTE DI FIRME IN ATTO
Proposta di Legge di iniziativa popolare annunciata sulla G.U. n. 260 del 20/10/2020 «Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti» - Comitato promotore: Legge Antifascista - scadenza 31 marzo 2021

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.
Contenuto pubblicato il 11-01-2021, aggiornato al 19-04-2021

Ultime notizie

Il Comune informa

CONVOCAZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giovedì 20 Febbraio 2025, ore 19.00

Il Comune informa

AVVISO PUBBLICO REGIONALE

Selezione formazione di privati cittadini disponibili ad assumere, a titolo volontario e gratuito, la tutela di Minori Stranieri non Accompagnati 

Scheda Progetto

OPEN DAYS DEL SERVIZIO CIVILE - 27-28/01 e 3-4/02

Vieni ad informarti sul Servizio Civile Universale!
VIA LANDI, 4 - CAMPELLO SUL CLITUNNO
27/01 e 03/02 ore 15.00-17.00
03/02 e 04/02 ore 10.00-12.00