REGOLAMENTO SULL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 10/10/2012, esecutiva dal 26 ottobre 2012

 

ARTICOLO 1

Principi generali

1) Il Comune di Campello sul Clitunno, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi

dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione

1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5) La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha

formato oggetto di imposizione.

6) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ARTICOLO 3

Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

1) Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

ARTICOLO 4

Avvio del procedimento

1) Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

- la maggiore imposta, sanzioni ed interessi;

- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;

- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 5

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con

il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica eseguita dai messi comunali, con l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. a).

2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3) Il contribuente può prestare adesione al contenuto dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4) In presenza dell'adesione di cui al comma 3, la misura delle sanzioni per le violazioni che danno luogo all'accertamento si applicano nella misura della metà del minimo applicabile previsto dalla legge indicata.

5) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In tal caso l'Ufficio, scaduti i termini di cui ai commi precedenti, provvederà ad emettere avviso di accertamento con preclusione al contribuente della possibilità di avvalersi dell'istituto di accertamento con adesione di cui all'art. 6.

6) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 2, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio che ne rilascia ricevuta, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2) Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4) La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto di cui all'art. 2, commi 1 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

5) Nel caso l'istanza non rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, la tardiva o mancata risposta da parte del competente ufficio comunale, così come la redazione del verbale negativo, non comportano sospensione dei termini per l'impugnazione, che continuano a decorrere dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

6) Può essere presentata istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione anche da parte di colui nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, con le modalità di cui ai commi precedenti.

7) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

8) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 7

Effetti dell'invito a comparire

1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

2) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3) Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata  altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro a tale data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

4) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato al procedimento.

ARTICOLO 8

Atto di accertamento con adesione

1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio

redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio.

2) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonchè‚ la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale.

ARTICOLO 9

Perfezionamento della definizione

1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso ovvero con il versamento della prima rata di cui al successivo comma 4.

2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3) A richiesta dell'interessato, qualora la somma dovuta superi complessivamente Euro 1.500,00 , o per qualunque importo se esistono particolari difficoltà economiche autocertificate dal contribuente, può essere concessa una rateazione della somma dovuta fino ad un massimo di ventiquattro (24) rate mensili di pari importo, con una rata minima di cento euro (100€) mensili . L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Nel caso di rateizzazione di somme complessivamente superiori ad Euro 10.000,00 il contribuente è preventivamente tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

4) In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di

pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede alla riscossione coattiva delle restanti somme dovute e della sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/97 applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo(modifica introdotta nel D.lgs 218/97 dal D.L. 98/2011)

5) Per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani , per la quale alla data di adozione del presente regolamento l'unica forma di riscossione possibile è tramite ruolo , l'accertamento con adesione si perfeziona con l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti .

 

ARTICOLO 10

Effetti della definizione

1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.

3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

 

ARTICOLO 11

Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione.

Riduzione della sanzione

1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2) In caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione da parte del contribuente, sempre che l'istanza rientri nell'ambito applicativo dell'istituto in oggetto di cui all'art. 2, commi 1 e 3, il contribuente può usufruire dell'acquiescenza alle sanzioni comminate con l'atto d'accertamento originario entro il termine per ricorrere innanzi alle competenti commissioni tributarie.

3) Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dall'Ufficio.

 

ARTICOLO 12

Norme finali e transitorie

1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della delibera di approvazione.

2) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

4) E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

Contenuto pubblicato il 25-10-2012, aggiornato al 26-10-2012