Il Sindaco
Vista l’ordinanza della Presidente della regione del 06 febbraio 2021, n. 14 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID nei comuni della Provincia di Perugia ed in determinati comuni della Provincia di Terni.” che all’art. 2, comma 2, ordina a decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 la sospensione “di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma precedente i servizi educativi delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.”
Visto il provvedimento il decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria in data 13 febbraio 2021, che a seguito del ricorso numero di registro generale 79 del 2021, ha sospeso la suddetta ordinanza regionale nella parte in cui ha disposto la sospensione dei servizi socio-educativi per l’infanzia, avendo rilevato che nel sistema normativo statale si rintraccia la prescrizione che anche in zona rossa le scuole per l’infanzia restino aperte;
Vista la comunicazione della Regione Umbria del 13/02/2021, Prot. 1154, avente ad oggetto “Oggetto: Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 6 febbraio 2021 n. 14. Decreto del TAR Umbria del 13 febbraio 2021”;
Dato atto che in virtù del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato è venuta meno l’efficacia dell’ordinanza regionale nella parte in cui aveva sospeso i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, e tutti i servizi educativi delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
Considerato che il Comune di Campello sul Clitunno è comunque ricompreso all’interno dell’elenco dei Comuni in cui, ai sensi della predetta Ordinanza regionale n. 14 del 06 febbraio 2021, si applicano le misure di cui al DPCM 14 gennaio 2021, art. 3 comma 4 – c.d. zona rossa – integrate con le previsioni di cui alla stessa Ordinanza;
Tenuto conto dell’andamento della curva dei contagi all’interno del territorio comunale;
Ritenuto opportuno, visto il tendenziale incremento rilevato negli ultimi periodi, dei casi positivi come desumibili dal portale ASL Umbria 2, anche in età scolare e, vista la pressione crescente sui servizi sanitari territoriali, prendere in considerazione misure di contenimento più restrittive per la tutela della incolumità e della salute pubblica con particolare riferimento alla popolazione fragile;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica ed incolumità di tutta la cittadinanza;
Ritenuto inoltre che sussistano le circostanze di fatto e di diritto, previste sia dalla Circolare del Ministero della Salute, che dall’allegato 21 al DPCM del 7.09.2020, per procedere ad una sanificazione delle Scuole presenti sul territorio;
Considerato opportuno procedere alla sanificazione di tutte le scuole della prima infanzia, sia pubbliche che private, e delle scuole dell’infanzia, sia statali che paritarie, prima di procedere alla riapertura delle stesse;
ORDINA
- la sanificazione di tutte le scuole della prima infanzia sia pubbliche che private e delle scuole dell’infanzia sia statali che paritarie vista la persistenza della zona rossa;
- la riapertura di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, e di tutti i servizi educativi della scuole dell’infanzia, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per mercoledì 17 febbraio, fatte salve ulteriori comunicazioni da parte della Usl Umbra2 in merito alla curva dei contagi.
Il testo intero dell'ordinanza n. 9 del 14 febbraio 2021 è scaricabile qui in basso