TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il Comune provvede, tramite l'INPS, all'erogazione dell'assegno a madri residenti nel Comune, per la nascita, l'affidamento preadottivo e l'adozione senza affidamento, che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità, o che beneficiano di forme di tutela parziali, inferiori all'importo del contributo, e il cui nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori a un determinato valore ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
L’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1.917,30 (€ 383,46 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2023 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.
Nel caso in cui i figli nati siano più di uno (nel caso di parti gemellari o plurigemellari) l'importo dell'assegno viene moltiplicato per il numero di figli.
COME FARE
La richiesta è presentata ai Servizi Sociali utilizzando l’apposito modulo di domanda dalle madri in possesso dei requisiti di cui al successivo punto.
Alla domanda va allegata l'attestazione ISEE in corso di validità e, ove necessario, la carta di soggiorno, oltre al documento di identità in corso di validità.
REQUISITI
- Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001;
- hanno altresì diritto all’assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35);
- in mancanza della donna, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.
SCADENZA
La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.