SEPARAZIONI E DIVORZI DINANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO IN LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162
ART. 12 D.L. n. 132/2014
INFORMAZIONI GENERALI: L'art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato:
-un accordo di separazione personale,
-un accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
COMPETENTE A RICEVERE L'ACCORDO È':
- il comune di residenza di uno dei coniugi,
oppure.
- il comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio poiché celebrato in tale comune,
oppure
- il comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero;
REQUISITI: I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre, l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO: I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.
NON POTRÀ COSTITUIRE OGGETTO DELL'ACCORDO INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE:
- la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum);
- la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.
MODALITÀ DI RICHIESTA: LA RICHIESTA può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, previo appuntamento (da prendere presso l'Ufficio dei Servizi Demografici del comune di Campello sul Clitunno nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17,00 oppure telefonando ai seguenti numeri: 0743271924 - 0743271925 oppure tramite e-mail a comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it - muniti del proprio documento di identità in corso di validità.
ITER PROCEDURA: L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi rese ai fini della richiesta congiunta di separazione consensuale ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, li invita a comparire di fronte a sé, NON PRIMA di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui sopra per la cosiddetta conferma dell'accordo. Si precisa che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
COSTI: All'atto dell'accordo dovrà essere corrisposto al Comune di Campello sul Clitunno il diritto fisso pari a € 16,00 da versare sul conto corrente postale n. 14083067 intestato al Comune di Campello sul Clitunno - servizio tesoreria, specificando la seguente causale: Diritto fisso per separazione consensuale.
ALLEGATI:
DICHIARAZIONE PER SEPARAZIONE CONGIUNTA
DICHIARAZIONE PER DIVORZIO
DICHIARAZIONE MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
SEPARAZIONI E DIVORZI CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO IN LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162
ART. 6 D.L. n. 132/2014
Informazioni generali: L'art. 6 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
MODALITA': Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex art. 3, 3° comma della Legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti in tal caso l'accordo deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, che autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli.
Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori, in questo caso è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per un controllo di regolarità, spetta allo stesso Procuratore della Repubblica il rilascio del nulla osta all'accordo.
Gli avvocati, o uno di loro, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni (pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria) al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita. L'accordo da inoltrare al Comune di Campello sul Clitunno potrà essere inviato dall'avvocato:
- previa apposizione della sua firma digitale, via PEC al seguente indirizzo: comune.campello sul clitunno@postacert.umbria.it; (questa trasmissione riguarda solo l'accordo e non il Nulla Osta/Autorizzazione del Procuratore, che dovrà essere inviato tramite raccomandata A/R, anticipandone via PEC la copia scansionata)
- mediante lettera raccomandata A/R
- per posta ordinaria
- consegna diretta a mano
ALLEGATI:
MODELLO PER TRASMISSIONE DELLA NEGOZAZIONE ASSISTITA