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Statuto

STATUTO del Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO
(in seguito al D.Lgs. 267/2000)
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2001)

Sommario

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
IDENTITA' DEL COMUNE ED AUTONOMIA

Art. 1 - Autonomia e funzioni

Art. 2 - Territorio e sede

Art. 3 - Stemma, Gonfalone e fascia tricolore

Art. 4 - Albo Pretorio

Art. 5 - Finalità

Art. 6 - Tutela della salute e promozione della qualità della vita

Art. 7 - Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico

Art. 8 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 9 - Pianificazione territoriale

Art. 10 - Attività produttive e sviluppo economico

Art. 11 - Programmazione economico-sociale e territoriale

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 12 - Partecipazione popolare

Art. 13 - Associazionismo

Art. 14 - Volontariato

Art. 15 - Assemblee e consultazioni

 

CAPO II
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 - Petizioni e proposte

Art. 17 - Istanze

Art. 18 - Referendum

Art. 19 - Accesso agli atti e diritto all'informazione

CAPO III
DIFENSORE CIVICO, AZIONE POPOLARE e PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Art. 20 - Il Difensore civico

Art. 21 - Elezione, durata indennità e mezzi

Art. 22 - Azione Popolare

Art. 23 - Procedimento amministrativo

Art. 24 - Procedimenti ad istanza di parte e d'ufficio

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I
ORGANI IN GENERALE

Art. 25 - Organi

Art. 26 - Deliberazioni degli organi collegiali

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27 - Il Consiglio comunale

Art. 28 - Competenze ed attribuzioni

Art. 29 - Linee programmatiche

Art. 30 - Norme generali di funzionamento

Art. 31 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 32 - Gruppi consiliari

Art. 33 - Le commissioni consiliari

CAPO III
IL SINDACO

Art. 34 - Il Sindaco

Art. 35 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 36 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 37 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 38 - Vice sindaco

Art. 39 - Mozione di sfiducia

Art. 40 - Dimissione e impedimento permanente del Sindaco

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 41 - Ruolo

Art. 42 - Composizione

Art. 43 - Nomina della Giunta

Art. 44 - Funzionamento

Art. 45 - Competenze

Art. 46 - Decadenza della Giunta

Art. 47 - Dimissioni, cessazioni e revoca degli assessori

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

CAPO I
PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 48 - Principi di organizzazione

Art. 49 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 50 - Organizzazione del personale

Art. 51 - Responsabilità - Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 52 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e collaborazioni esterne

Art. 53 - Segretario comunale

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 54 - Servizi pubblici

Art. 55 - Forme di gestione

Art. 56 - Aziende speciali

Art. 57 - Concessione a terzi e Convenzioni

Art. 58 - Istituzioni

Art. 59 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 60 - Consorzi

Art. 61 - Accordi di programma

TITOLO VI
PATRIMONIO - FINANZE - CONTABILITA'

CAPO I
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 62 - Ordinamento

Art. 63 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 64 - Bilancio comunale

Art. 65 - Il Rendiconto della gestione

Art. 66 - Revisore dei conti

Art. 67 - Attività contrattuale

Art. 68 - Controllo di gestione

Art. 69 - Tesoreria


CAPO II
VERIFICHE FISCALI E TUTELA DEI CONTRIBUENTI

Art. 70 - Disposizioni in materia tributaria

Art. 71 - Semplificazione dei rapporti con il contribuente

Art. 72 - Tutela della buona fede del contribuente

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 73 - Lo statuto

Art. 74 - Modifiche dello statuto

Art. 75 - Regolamenti comunali

Art. 76 - Entrata in vigore dello Statuto

 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO I
IDENTITA' DEL COMUNE ED AUTONOMIA

Art. 1
Autonomia e funzioni

1- Il Comune di Campello sul Clitunno è Ente Locale autonomo di governo e di amministrazione, che opera nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi Statali e Regionali e del presente Statuto.
2- L'operatività e le risorse del Comune sono al servizio della collettività comunale per far fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie di questa, attraverso l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 267/2000.
3- Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite con legge statale o con legge regionale, secondo il principio di sussidiarietà anche usufruendo delle attività esercitabili attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali appositamente costituite.

Art. 2
Territorio e sede

1- Il Comune di Campello sul Clitunno é costituito dalle Comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo sito in località La Bianca e dalle frazioni di Pissignano, Settecamini, Pettino, Agliano, Acera, La Spina, Campello Alto, Fontanelle, Le Vene, La Villa e Ravale.
2- Il territorio del Comune di Campello sul Clitunno ha una estensione di 49,82 kmq ed é compreso fra i territori dei Comuni di Spoleto - Trevi - Sellano - Cerreto di Spoleto - Vallo di Nera.
3- Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato in loc. La Bianca in Piazza Ranieri, ove sono dislocati gli uffici ed i servizi. Gli organi di governo si riuniscono presso la sede municipale.
4- In caso del tutto eccezionale e per particolari esigenze gli organi collegiali possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa assunzione di apposito provvedimento motivato del Sindaco.

Art. 3
Stemma, Gonfalone e fascia tricolore

1- Il Comune di Campello sul Clitunno ha un proprio stemma e gonfalone, adottati con deliberazione dal Consiglio comunale.
2- Lo stemma del Comune é costituito da uno scudo con corona turrita e fronde di ulivo e di quercia, all'interno del quale campeggia un giglio azzurro sormontato da un cappello all'antica dipinto di verde su fondo argento.
3- La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e da quello del Comune.
4- Lo Stemma ed i simboli comunali non possono essere utilizzati da terzi, senza previa espressa autorizzazione del Sindaco che ne determina le modalità. E' il Sindaco che autorizza l'esibizione del Gonfalone, al di fuori delle cerimonie ufficiali del Comune, fermo restando che l'insegna deve sempre essere accompagnata dal Sindaco o suo delegato e scortata dai Vigili Urbani.

Art. 4
Albo Pretorio

1- Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi, previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2- La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. Il Segretario comunale per l'affissione degli atti di cui al primo comma, delega il messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Finalità

1- Il Comune rappresenta la comunità di Campello sul Clitunno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche locali, indirizzandole verso obiettivi di progresso civile e democratico.
2- Il Comune informa la propria azione al principio di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione, stabilendo con gli stessi le opportune forme di raccordo per la gestione dei servizi, la realizzazione di opere, il perseguimento di finalità comuni.

Art. 6
Tutela della salute e promozione della qualità della vita

1- Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.
2- Promuove servizi di assistenza sociale in collaborazione con gli Enti preposti, secondo programmi d'interventi, in armonia con le disposizioni Regionali in materia, finalizzati alla promozione della qualità della vita per tutti i cittadini, alla prevenzione della emarginazione ed alla tutela dei soggetti deboli.

Art. 7
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1- Il Comune opera con tutti gli strumenti a sua disposizione, per impedire l'insediamento di quegli impianti che compromettano la salute delle persone e l'equilibrio ambientale.
2- Tutela i valori del paesaggio, il patrimonio storico artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività .

Art. 8
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1- Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, nella sua espressione di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2- Favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3- Riconosce nell'attività culturale e ricreativa, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione e dell'esplicazione della persona umana ed, a tal fine, le favorisce promuovendo strutture idonee e decentrate, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni.
4- Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, non esclusa l'autogestione, saranno disciplinate da appositi regolamenti e/o convenzioni.

Art. 9
Pianificazione territoriale

1- Ai fini dell'art. 1, il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private.
2- Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, il Comune realizza o favorisce piani di sviluppo dell'edilizia residenziale.
3- Adotta con propri provvedimenti, in armonia con il Piano Regionale di sviluppo, con il Piano Urbanistico Regionale, con il Piano Urbanistico Provinciale, il programma di fabbricazione per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi delle infrastrutture locali, per una gestione ed un uso corretto del territorio.
4- Assicura l'ordinato sviluppo della viabilità comunale, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione residente e fluttuante.
5- Sollecita gli altri enti a realizzare nell'ambito del proprio territorio, un sistema coordinato di traffico e di circolazione, in relazione anche alle esigenze della popolazione dei territori vicini.
6- Predispone, in collaborazione con altri Enti, idonei strumenti di pronto intervento per far fronte alle necessità emergenti, in occasione di pubbliche calamità.

Art. 10
Attività produttive e sviluppo economico

1- Il Comune con politiche di intervento, favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, con particolare riguardo alle imprese diretto-coltivatrici e favorisce le iniziative dirette a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici locali.
2- Il Comune favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, per un migliore funzionamento al servizio del consumatore.
3- Il Comune promuove e tutela l'artigianato locale anche nelle sue forme artistiche, e ne mantiene viva la tradizione.
4- Il Comune sviluppa e promuove le attività turistiche ed agrituristiche, come godimento umano dell'ambiente storico e naturale; predispone, sulla base della Legislazione Regionale, l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera.
5- Il Comune promuove le forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed imprese autonome.
6- Il Comune promuove la realizzazione di una condizione di piena occupazione, anche mediante l'applicazione delle pari opportunità .
7- Il Comune concorre, in collaborazione con Enti ed Associazioni, a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero agevolandone il rientro, e favorisce l'integrazione dell'immigrato con la popolazione locale.

Art. 11
Programmazione economico-sociale e territoriale

1- Il Comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione.
2- Partecipa con proposte, sentite le organizzazioni sociali, economiche e culturali locali, alla determinazione dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri Enti, in relazione alla programmazione economica, territoriale ed ambientale.


TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 12
Partecipazione popolare

1- Il Comune di Campello sul Clitunno promuove e tutela l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico - amministrativa dell'Ente. Tale partecipazione si realizza attraverso:
 l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, agevolando l'iniziativa popolare negli ambiti consentiti per legge;
 il favorire assemblee e forme di consultazione anche referendarie sulle principali questioni di scelta;
 la tutela del diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
2- Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241/90 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 13
Associazionismo

1- Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, ma esclude le associazioni segrete o con caratteristiche incompatibili con i principi Costituzionali e del presente Statuto.
2- Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, anche in natura o concedendo l'utilizzo gratuito di beni e servizi. Le modalità di erogazione dei contributi viene stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

ART. 14
Volontariato

1. Il Comune promuove in particolare le associazioni di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività relative al miglioramento della qualità della vita civile e sociale e per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune si adopera affinché per le prestazioni di attività volontaria e gratuita nell'interesse collettivo e di importanza generale, le associazioni abbiano i mezzi necessari per la migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 15
Assemblee e consultazioni

1. Il diritto di promuovere assemblee in libertà ed autonomia, spetta a tutti i cittadini singoli o associati a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forma democratica di attività politiche, sociali, culturali e sportive.
2. L'Amministrazione può facilitarne l'esercizio mettendo a disposizione strutture e spazi idonei su richiesta.

CAPO II
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 16
Petizioni e proposte

1. I cittadini del Comune possono rivolgere petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta su problemi di rilevanza cittadina, proponendo altresì assunzioni di atti o revoche di atti precedentemente assunti.
2. Per le petizioni la raccolta di adesione avviene senza formalità particolari in calce al testo con l'istanza rivolta al Sindaco. Essa va sottoscritta da almeno 20 cittadini e prodotta al Sindaco che la assegna alla conferenza dei capogruppo per la trattazione entro 20 giorni dal ricevimento. L'organo dovrà pronunciarsi sulla stessa entro 30 giorni dall'assegnazione. Di tale procedimento è data pubblicità - notizia a tutti i residenti nel territorio, a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
3. Per le proposte relative all'adozione di atti amministrativi le stesse possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse e debbono, a pena di inammissibilità, essere dettagliate circa oggetto, motivazioni, premesse e contenuto del dispositivo.
4. La proposta presentata al Sindaco dovrà preventivamente essere istruita e corredata dai pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e poi trasmessa all'organo competente entro 20 giorni dal ricevimento. L'organo adotterà le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della pratica istruita. Di tale procedimento è data formale notizia ai firmatari della proposta.

ART. 17
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dalla presentazione.

ART. 18
Referendum consultivo

1. Il Comune indice referendum consultivo in tutte le materie di interesse generale e di esclusiva competenza comunale quando vi sia richiesta sottoscritta da almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ovvero su iniziativa del Consiglio Comunale.
2. Il referendum è indetto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Non possono essere indetti referendum consultivi nelle seguenti materie:
 tributi locali e tariffe;
 bilanci previsionali e rendiconti di gestione;
 attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 revisione dello statuto;
 regolamento interno del Consiglio Comunale;
 designazione, nomine, revoche ed in generale questioni concernenti persone;
 materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo biennio;
4. Non può essere indetto più di un referendum all'anno.
5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
6. L'esito del referendum non vincola l'Amministrazione comunale, la quale può discostarsene con provvedimento motivato.
7. Le norme di attuazione del referendum sono stabilite dall'apposito regolamento sulla partecipazione.
8. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva dell'eventuale provvedimento cui si riferisce l'oggetto della consultazione.
9. Il referendum consultivo non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e/o comunali.

ART. 19
Accesso agli atti e diritto all'informazione


1. Ogni cittadino che vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in base al Regolamento comunale relativo, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell'Amministrazione.
2. Sono sottratti alla consultazione solo gli atti dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione da espressa disposizione di legge o di Regolamento, tenendo conto in particolare della normativa che tutela la riservatezza dei dati personali.
3. La consultazione avviene previa richiesta motivata dell'interessato autorizzata dal Responsabile di Area. In caso di diniego devono essere espressamente citate le disposizioni di legge o di regolamento che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto: in ogni caso, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento. Contro le determinazioni amministrative nel merito sono comunque attivabili le azioni previste dalla legge 241/90 e successive integrazioni e modifiche.
4. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi un destinatario, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati con affissione all'Albo Pretorio Comunale. Gli atti con destinatario determinato vanno comunicati all'interessato.
5. Per gli atti più importanti e per quelli che riguardano interessi particolari dei cittadini non residenti nel capoluogo, può essere disposta l'affissione negli appositi spazi siti in ogni Frazione, al fine di garantirne la divulgazione.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO, AZIONE POPOLARE e PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 20
Il Difensore civico

1. Il Comune può istituire anche in forma associativa con la Comunità Montana e/o con i Comuni vicini, l'ufficio del difensore civico, al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza giuridica e funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione fissata all'atto della nomina.

ART. 21
Elezione, durata indennità e mezzi

1. La elezione del Difensore Civico, la sua durata in carica, l'indennità a lui spettante ed i mezzi che ha a disposizione, così come quant'altro necessario, saranno regolati da apposita convenzione all'atto del conferimento dell'incarico.

ART. 22
Azione Popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 23
Procedimento amministrativo

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, salvo che nelle ipotesi previste per legge o regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di chi ha il potere decisorio ed il termine in cui la decisione va adottata.

ART. 24
Procedimenti ad istanza di parte e d'ufficio

1. Nei procedimenti ad istanza di parte l'interessato può chiedere di essere sentito da chi debba assumere la decisione: l'audizione deve verificarsi nel termine stabilito dal regolamento.
2. Ad ogni istanza presentata volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento, va data risposta scritta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora il rilascio del provvedimento incida su diritti o interessi di altri soggetti, il responsabile dovrà dare a questi notizia dell'attivata istruttoria per consentirgli di intervenire.
3. Nei procedimenti d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti o di interessi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto finale dando il termine entro il quale poter produrre istanze, memorie ecc. o entro il quale chiedere di essere sentiti.
4. Qualora il numero dei soggetti coinvolti sia particolarmente elevato è consentito sostituire la sopraindicata comunicazione personale con l'affissione all'Albo e negli appositi spazi pubblici.


TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I
ORGANI IN GENERALE

Art. 25
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e può svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. La composizione degli organi collegiali deve assicurare condizioni di pari opportunità tra i sessi.

Art. 26
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici: la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio e/o dalle vigenti norme di legge in materia.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.


CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità comunale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sociale ed economico.
2. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
3. Le competenze consiliari sono disciplinate dalla legge, mentre il funzionamento del Consiglio può essere disciplinato da apposito regolamento.
4. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di solidarietà, pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Art. 28
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale ed esercita le attribuzioni che gli sono proprie in base alla legge, al presente Statuto ed ai regolamenti. Il Consiglio ha competenza esclusiva per gli atti fondamentali stabiliti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000.
2. Nell'adottare gli atti fondamentali il Consiglio tiene conto:
a) Del metodo e degli strumenti di programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, Regionale e Statale.
b) Dell'obbligo di individuare gli obiettivi e le finalità da raggiungere e di fissare le risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.
3. Il Consiglio, può adottare mozioni, risoluzioni, ordini del giorno al fine di esprimere, nel rispetto della pluralità delle opinioni, gli orientamenti nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti politico-sociali, economico-culturali, o comunque di interesse generale.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Art. 29
Linee programmatiche

1. Entro 120 giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervento e di proporre emendamenti nel merito, nelle forme stabilite dal regolamento del consiglio, ove approvato.
3. E' facoltà del Consiglio integrare o modificare le linee programmatiche, in base alle esigenze che potrebbero sorgere durante il mandato amministrativo.
4. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche per sottoporlo all'approvazione.

Art. 30
Norme generali di funzionamento

1. Alla convocazione della prima seduta di Consiglio si provvede nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Nella stessa seduta il Sindaco, dopo aver giurato, comunica al Consiglio la composizione della Giunta, la nomina del Vice Sindaco e gli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e, dopo l'indizione dei comizi elettorali, si limita ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti.
3. Le sedute di Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge. L'attività del Consiglio si svolge nel corso dell'anno in sedute ordinarie da convocarsi cinque giorni interi e liberi precedenti alla seduta. Le sedute sono in prima o seconda convocazione e quelle di seconda sono valide purchè siano presenti almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge, escludendo dal computo il Sindaco.
4. Straordinariamente il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza recapitando gli avvisi non oltre ventiquattrore prima dell'ora di svolgimento. In tal caso se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è rinviabile al giorno successivo.
5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, ove approvato, prevede in particolare:
- Le modalità di massima e tempestiva diramazione dell'ordine del giorno ai Consiglieri comunali, su proposte compiutamente istruite, e forme di pubblicità dell'ordine del giorno.
- Le modalità di costituzione delle commissioni consiliari costituite dal Consiglio nel proprio seno con criterio proporzionale, competenze e modalità di funzionamento, forme di pubblicità dei lavori.
- I casi nei quali le sedute del Consiglio e delle commissioni debbono essere segrete.
- Le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza e del diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
- Le modalità di costituzione dei gruppi Consiliari e la formazione dell'eventuale conferenza con le relative attribuzioni.
- Le modalità di deposito di tutti i documenti e delle proposte inserite all'ordine del giorno.
- Il funzionamento delle commissioni d'indagine.

Art. 31
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano senza vincolo di mandato l'intera collettività. La loro posizione giuridica e lo status sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze, mozioni, interrogazioni e proposte di delibera.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato senza alcun onere e sono tenuti al segreto nei casi determinati per legge.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono previste dalla legge.
5. Il Consigliere che per motivi personali di parentela, professionali o di altra natura, abbia interessi ad una deliberazione, deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, con richiesta al Segretario comunale che ciò venga annotato nel verbale.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori, salva l'applicazione di norme statali e regionali che dispongano diversamente.
7. I Consiglieri hanno l'obbligo di prendere parte ai lavori del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte. Tre assenze consecutive senza giustificati motivi alle sedute del Consiglio o della Commissione, comportano la decadenza dichiarata rispettivamente con deliberazione di Consiglio o con verbale della Commissione di appartenenza.
8. Ogni consigliere comunale deve eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 32
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di norma un gruppo consiliare. Nell'eventualità di costituzione di un nuovo gruppo consiliare, diverso da quelli che hanno partecipato alla competizione elettorale, il numero minimo dei componenti è due. I gruppi consiliari nominano il rispettivo Capogruppo dandone comunicazione al Segretario Comunale.
2. In mancanza di designazione si procede sulla base delle liste elettorali, individuando quali capigruppo i consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Può essere istituita la conferenza dei capogruppo.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture per l'espletamento delle funzioni proprie.

Art. 33
Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti. Esse sono costituite da consiglieri che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi.
2. Il Consiglio Comunale all'atto della costituzione delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione assicurandone le forme di pubblicità del lavori.
3. Il Consiglio in qualsiasi momento può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
4. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni d'indagine e di quelle che il consiglio ritenga di istituire con funzioni di controllo e garanzia.
5. Alla nomina del Presidente delle commissioni di cui al punto 4, partecipano solamente i consiglieri di minoranza. Per la costituzione delle commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle commissioni permanenti. La costituzione di queste commissioni va richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica e deve riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 34
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo la legge; la legge disciplina altresì i casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento delle aree e dei servizi comunali, fornisce direttive al Segretario (ed al Direttore generale ove nominato) nonché ai Responsabili delle aree in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio, dietro deliberazione della Giunta Municipale.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 35
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e può delegare le sue funzioni ai singoli assessori o consiglieri. In particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D. Lgs. 267/2000;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo e può revocarlo nei casi e con i limiti previsti per legge;
f) può conferire e revocare al segretario comunale, previa delibera di giunta, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del direttore medesimo;
g) nomina i Responsabili delle Aree e/o delle Posizioni Organizzative e, in seguito a deliberazione della Giunta Municipale, attribuisce gli incarichi dirigenziali ed ogni altro incarico di collaborazione esterna.
2. Il Sindaco inoltre, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
a) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, quando tali nomine non siano espressamente riservate al Consiglio;
b) provvede, nel rispetto dei criteri indicati dalla regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, nonché dei servizi pubblici ed inoltre, previo accordo con i rappresentanti territoriali delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 36
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco per l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici le informazioni e gli atti anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Il Sindaco compie altresì gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale (o del direttore generale, ove nominato), le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume le iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 37
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti, avvalendosi degli agenti di pubblica sicurezza;
c) decide, fra gli argomenti proposti, quelli da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve interpellanze, interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio comunale, se ed in quanto di competenza consiliare;
2. Il Sindaco nomina e revoca il Vice sindaco e gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 38
Vice sindaco

1. Il Vice sindaco nominato dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 39
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica il giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia ed il Segretario informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 40
Dimissione e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni scritte, comunque presentate, dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ex art. 59 D.Lgs. 267/2000. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicesindaco fino a nuove elezioni.


CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 41
Ruolo

1. La Giunta comunale é l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficacia.
2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi prefissati, nel quadro delle decisioni fondamentali approvate del Consiglio.

ART. 42
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che va da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni, nella misura massima della metà degli assessori nominati, con arrotondamento all'unità inferiore, in possesso di requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute di consiglio ed intervenire nelle discussioni ma senza diritto di voto e la loro presenza non è computata ai fini del quorum strutturale.

Art. 43
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina per iscritto i componenti della giunta ed il Vicesindaco, presentandoli al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione .
2. Il Sindaco può altresì revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio, contestualmente alla nuova nomina.
3. Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovraintendenza ed all'esecuzione degli atti.
4. Le cause di incompatibilità, lo stato giuridico degli assessori e gli istituti di decadenza e revoca, sono disciplinati dalla legge. In ogni caso, non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela sino al terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

Art. 44
Funzionamento

1. La Giunta discute sulle questioni proposte dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario e dai Responsabili delle aree. Ogni argomento per poter essere trattato deve risultare istruito dal competente ufficio e le proposte di delibera vanno corredate dai relativi pareri.
2. La Giunta è convocata informalmente e presieduta dal Sindaco e, in sua assenza dal Vicesindaco. In assenza di entrambi, la giunta è convocata e presieduta dall'assessore più anziano di età. La giunta si esprime attraverso provvedimenti deliberativi collegiali assunti a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le sedute di Giunta non sono pubbliche, ma si può disporre che alle stesse partecipino i responsabili delle aree e/o dei servizi per fornire gli elementi valutativi di competenza. Possono altresì essere invitati alle sedute il Revisore dei conti, il Difensore civico ove istituito, i rappresentanti del comune presso enti aziende e consorzi ed esperti esterni per comprovati motivi.
4. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario comunale il quale partecipa alle stesse con funzioni consultive e di assistenza.

Art. 45
Competenze

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti che ai sensi di legge o del presente statuto non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario, al Direttore generale ove nominato o ai Responsabili delle aree.
2. Le delibere di giunta debbono indicare lo scopo e gli obiettivi perseguiti, nonchè mezzi ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze, gestionali ed esecutive, loro attribuite per legge o statuto.

Art. 46
Decadenza della Giunta

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. La Giunta decade inoltre in tutti i casi di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 267/ 2000.

ART. 47
Dimissioni, cessazioni e revoca degli assessori

1. Le dimissioni e la cessazione dell'ufficio di Assessore per altra causa sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta successiva al loro verificarsi e nella stessa seduta il Sindaco comunica altresì il nome del nuovo assessore da lui nominato.
2. Le dimissioni degli assessori si considerano perfette, efficaci ed irrevocabili fin dal momento della presentazione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

CAPO I
PRINCIPI DIRETTIVI

ART. 48
Principi di organizzazione

1. L'organizzazione generale degli uffici e servizi comunali si conforma al principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo, in coerenza con le linee programmatiche approvate, e compiti di gestione amministrativa ed organizzazione del lavoro spettanti ai Responsabili delle Posizioni Organizzative (di Area) e di Servizio, nonché al Direttore Generale, se nominato.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinato da apposito regolamento, è comunque improntato ai seguenti principi e criteri generali:
 autonomia, funzionalità ed economicità di gestione;
 specifica professionalità e responsabilità;
 organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato organizzativo attraverso il sistema di controllo di gestione;
 individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;
 massima flessibilità delle strutture del personale e massima collaborazione tra gli uffici;
 adeguamento dell'azione amministrativa e dei servizi offerti, previa verifica della rispondenza, ai bisogni degli utenti.

ART. 49
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale e nel rispetto dei principi di separazione delle competenze, di professionalità, di responsabilità, di efficienza, economicità della gestione e flessibilità della struttura.
2. Nelle materie soggette a riserva di legge la potestà regolamentare si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, in modo da non determinarne la disapplicazione nel periodo di vigenza.
3. Il Comune disciplina con appositi atti la propria dotazione organica, nonché l'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze derivanti dallo svolgimento dei servizi e dei compiti attribuiti.

ART. 50
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune, tenendo nel debito conto l'adeguamento delle strutture e delle conoscenze informatiche.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 51
Responsabilità
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza nel rispetto dei ruoli assegnati, nonché a raggiungere gli obiettivi prefissati. Egli risponde direttamente verso il Responsabile di Area, il Direttore generale ove nominato e l'Amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. I Responsabili delle Aree, individuati con decreto del Sindaco, della responsabilità delle Posizioni Organizzative, organizzano i servizi assegnati in base alle indicazioni del Direttore generale o del Segretario ed alle direttive dell'esecutivo. I Responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, gestiscono l'attività dell'Ente, ed attuano gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dall'Amministrazione.

ART. 52
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e collaborazioni esterne

1. La Giunta, nei limiti di legge e con le modalità prescritte dal Regolamento uffici e servizi può deliberare:
 L'assunzione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.
 La copertura di posti vacanti di responsabili di ufficio o servizi con personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ex Art. 6, comma 4, legge 127/97 (sempre fermo restando i requisiti richiesti per la categoria da ricoprire).
 La stipula di convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati.
2. Tutti i contratti di diritto privato di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dal vigente CCNL e decentrato per gli Enti Locali ma può essere integrato con un'indennità ad personam dalla Giunta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco e/o della Giunta o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

ART. 53
Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzione con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio di Segreteria Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, individua e disciplina le funzioni del Segretario Comunale.
5. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale, qualora non si decida di procedere in forma associata tra più Comuni, le cui popolazioni associate raggiungano i 15.000 abitanti, con incarico esterno. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 264/2000 e viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, in conformità alle norme del contratto collettivo di categoria .


TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 54
Servizi pubblici

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I sevizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di partecipazione con altri comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione.


ART. 55
Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, in base ad una delle seguenti forme:
 in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulti opportuno costituire un'istituzione o un'azienda; le modalità di gestione vengono disciplinate da apposito regolamento;
 in concessione a terzi a mezzo di convenzioni, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuno in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri supporti pubblici o privati;
 a mezzo di consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché ogni altra forma consentita per legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.


ART. 56
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale ed approvare il relativo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
5. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
6. Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
7. Il Direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
8. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione dell'azienda.
9. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio comunale.


ART. 57
Concessione a terzi e Convenzioni

1. La concessione a terzi di un pubblico servizio deve essere deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta Municipale motivando in modo specifico l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione, specialmente sotto l'aspetto sociale e deve essere regolamentata da apposita convenzione.
2. Tali convenzioni possono stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.
3. Le convenzioni fra enti devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie: può altresì essere prevista la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato.


ART. 58
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.


ART. 59
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata cui partecipa il Comune.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 60
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 61
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate e dei Rappresentanti legali degli eventuali Enti pubblici interessati, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, del D. Lgs. 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.


TITOLO VI

PATRIMONIO - FINANZE - CONTABILITA'

CAPO I
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 62
Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento Comunale di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, nonché in materia di tariffe, in forza delle leggi vigenti.

ART. 63
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune è titolare di un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali da rivedersi annualmente ed è responsabile con il Ragioniere ed il Segretario della esattezza dello stesso e della conservazione della tenuta della documentazione relativa al Patrimonio.
3. I beni patrimoniali non utilizzati direttamente e non destinati a funzioni sociali debbono di regola essere dati in affitto.
4. I beni demaniali possono essere concessi in uso, previa fissazione del relativo canone.
5. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali e dai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 64
Bilancio comunale

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza entro i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità, osservando i principi fissati dalla vigente normativa in materia.
2. Il bilancio ed i relativi allegati vanno redatti in modo da consentirne la lettura per programmi.

ART. 65
Il Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime la propria valutazione in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato per legge.

ART. 66
Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti viene scelto secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Oltre ai requisiti previsti dalla legge, non deve essere incompatibile con la carica di Consigliere comunale e deve averne pure i requisiti di eleggibilità.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, con diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.
3. Il Revisore adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde in proprio delle sue attestazioni.
4. Il regolamento di contabilità prevede l'affidamento al Revisore del compito di eseguire periodiche verifiche e ne disciplina le modalità.
5. Al Revisore possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché la partecipazione al nucleo di valutazione.

ART. 67
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute ed alle locazioni con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge e dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione del Responsabile di Area che deve indicare:
 il fine che con il contratto intende perseguire;
 l'oggetto, la forma, gli oneri finanziari a carico dell'Ente, le clausole ritenute necessarie, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni di legge vigenti.
3. L'attività contrattuale è ispirata al principio della trasparenza.

ART. 68
Controllo di gestione

1. Lo svolgimento delle attività di controllo di gestione e di valutazione delle prestazione del personale incaricato delle Responsabilità delle Posizioni organizzative viene disciplinato dal regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, in attuazione di quanto disposto dalle vigenti normative in materia in particolare dal D.Lgs.267/2000 e dal D.Lgs. 286/1999, con le successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone al Consiglio i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

ART. 69
Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale con apposita deliberazione e viene disciplinato da una convenzione; la sua durata è quinquennale, rinnovabile per una sola volta, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. Il tesoriere effettua le riscossioni delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed agli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando all'uopo norme idonee per disciplinare tali gestioni.

CAPO II
VERIFICHE FISCALI E TUTELA DEI CONTRIBUENTI

ART. 70
Disposizioni in materia tributaria

1. Le disposizioni in materia tributaria non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'Amministrazione Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative in materia di tributi comunali.
3. Gli atti destinati ai contribuenti devono essere a questi comunicati in materia tale da assicurarne l'effettiva conoscenza ed evitare che il loro contenuto sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Tali atti devono essere motivati con i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato o richiamato in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 71
Semplificazione dei rapporti con il contribuente

1. L'Amministrazione non può richiedere al contribuente documenti e/o informazioni che siano già in suo possesso o che siano detenuti da altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente.
2. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze, l'Amministrazione invita il contribuente a fornire i chiarimenti o i documenti necessari entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla richiesta. Tale disposizione non si applica nei casi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
3. L'Amministrazione è tenuta a rispondere in un termine non superiore a 120 giorni alle istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano condizioni di incertezza di natura interpretativa.
4. L'Amministrazione applica l'istituto della compensazione fra crediti e debiti tributari nei limiti e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa in materia.

ART. 72
Tutela della buona fede del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni, od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.


TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
STATUTO E REGOLAMENTI

ART. 73
Lo statuto

1. Il presente statuto è la fonte normativa fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia e l'organizzazione del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Le funzioni degli organi e l'organizzazione amministrativa comunale, sono esercitati in conformità ai principi, finalità e norme fissate dallo statuto e dai regolamenti nell'ambito della legge.

ART. 74
Modifiche dello statuto

1. Lo statuto, contenendo le norme fondamentali dell'ordinamento comunale, dovrà essere adeguato al processo di evoluzione della società civile, assicurando coerenza tra normativa statutaria e condizioni socio-economiche della collettività rappresentata.
2. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale del presente statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.
3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente in vigore.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi le cui disposizioni costituiscono principi inderogabili per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con essa incompatibili.
5. Nessuna iniziativa per la revisione, totale o parziale, dello Statuto può essere adottata, se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
6. L'iniziativa di revisione o di abrogazione, una volta respinta, non può essere riproposta, nel corso della medesima legislatura, al Consiglio comunale se non sia trascorso almeno un anno.

ART. 75
Regolamenti comunali

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello relativo alla disciplina dei contratti, saranno adottati o adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle norme statutarie di riferimento.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto, se ed in quanto compatibili con questo.
3. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.
4. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.


ART. 76
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi ed inviato al controllo presso l'Organo Regionale di Controllo.
2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

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